Accesso Civico

Pubblicazione ai sensi dell'Art. 5, c. 1, c. 4 d.lgs. n. 33/2013

 

 

Responsabile dei dati e dell'aggiornamento: Responsabile della trasparenza

 

 L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

 

 Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

 

 

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

 

 Diversamente da quest'ultimo, infatti, l’accesso civico non presuppone un interesse qualificato del richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

 

 La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità e presentata:

 

- tramite posta elettronica

- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Trasparenza dott. Ferdinando Lotoro , Piazza Umberto I snc - 80027- Frattamaggiore ( NA ) - tramite fax al n. 081/8346616

- direttamente presso gli Uffici relazioni con il pubblico, che provvederà tempestivamente a trasmettere la richiesta al Responsabile della trasparenza.

 

 Il Responsabile della Trasparenza cui presentare la richiesta di accesso civico è il dott. Ferdinando Lotoro

 

Corso Umberto I – 80027 Frattamaggiore ( NA )

Tel. 081-8890226

Fax 081-8346616

 

casella di posta elettronica : ferdinandolotoro@comune.frattamaggiore.na.it

pec:  protocollo.frattamaggiore@asmepec.it

 

 

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

 

 In caso di ritardo o mancata risposta si potrà presentare una nuova istanza, tramite apposito modulo ,  al titolare del potere sostitutivo:

 

Modulo Accesso Civico

Modulo Accesso Civico - Potere Sostitutivo

 

 

 Descrizione del procedimento

 

Destinatari:

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

 

Requisiti:

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

 

Termini di presentazione:

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

 

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.comune.frattamaggiore.na.it , entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente può ricorrere, utilizzando l’apposito modulo, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede, entro 15 giorni, alla pubblicazione di quanto richiesto e ad informare il richiedente.

 

Tutela dell'accesso civico 

 

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

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