COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
Citta Metropolitana di Napoli
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI di ASSISE e CORTI di ASSISE di APPELLO BIENNIO 2022 – 2023
IL SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull’aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;
Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l’aggiornamento dei predetti albi;
INVITA
tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, possono chiedere di essere iscritti negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune entro e non oltre il 31 Luglio 2021 .
REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)
Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
Buona condotta morale;
Età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque;
d) Titolo di studio di scuola media inferiore.
REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile
1951, n. 287)
I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente,
devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
INCOMPATIBILITA’ CON L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1851, N. 287).
Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare:
I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. CARATTERE OBBLIGATORIO DELL’UFFICIO (art.
11, legge 10 Aprile 1951, n. 287).
L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche
elettive.
Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile sul sito: www.frattamaggiore.asmenet.it
La domanda, in carta semplice, va inviata tramite:
PEC: demografico.frattamaggiore@asmepec.it;
oppure
MAIL: anagrafe@comune.frattamaggiore.na.it
Frattamaggiore, 06 Aprile 2021
IL SINDACO
Dott. Marco Antonio Del Prete