Elezioni del 20 e 21 settembre 2020

 Informazioni relative alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020

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REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI DI ASSISE E CORTI DI ASSISE DI APPELLO - BIENNIO 2022 - 2023

La categoria

14/06/2021

                                                                                        COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

                                                                                          Citta Metropolitana di Napoli

     

 

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI di ASSISE e CORTI di ASSISE di APPELLO BIENNIO 2022 – 2023

 

 

IL SINDACO

 

Visto l’art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull’aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

 

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l’aggiornamento dei predetti albi;

 

INVITA

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, possono chiedere di essere iscritti negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune entro e non oltre il 31 Luglio 2021 .

 

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)

 

Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

 

Buona condotta morale;

 

Età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai sessantacinque;

 

d) Titolo di studio di scuola media inferiore.

 

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile

 

1951, n. 287)

 

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente,

devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

 

INCOMPATIBILITA’ CON L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1851, N. 287).

 

Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare:

 

I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

 

Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;

 

I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. CARATTERE OBBLIGATORIO DELL’UFFICIO (art.

 

11, legge 10 Aprile 1951, n. 287).

 

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche

 

elettive.

 

Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile sul sito: www.frattamaggiore.asmenet.it

 

 

La domanda, in carta semplice, va inviata tramite:

PEC: demografico.frattamaggiore@asmepec.it;

oppure

 MAIL: anagrafe@comune.frattamaggiore.na.it

 

Frattamaggiore, 06 Aprile 2021

 

 

     IL SINDACO

    Dott. Marco Antonio Del  Prete

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